Con il termine sovraindebitamento il legislatore intende riferirsi ad una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.”. In pratica il debito contratto é maggiore del reddito disponibile, il debitore si trova quindi in una situazione di sopravvenuta impossibilità di adempire alle obbligazioni assunte. La recente crisi economica ha determinato sempre più l’emergere di situazioni di eccessivo indebitamento causate molto spesso dalla perdita lavoro ovvero da una riduzione delle stipendio o anche dagli effetti di una malattia prolungata del debitore stesso ovvero di un familiare. Quando ci si trova in una di queste situazioni e non si riesce a pagare alcune rate del mutuo la Banca chiede la restituzione immediata dell’intero importo concesso anche se è del tutto evidente che chi non può pagare regolarmente la rata mensile di certo non può neppure restituire l’intera somma in un’unica soluzione. A volte anche il piccolo imprenditore in crisi, volendo continuare a pagare regolarmente i dipendenti della propria azienda, sceglie di non pagare alcuni tributi. Può essere molto semplice trovarsi in una spirale di debiti da cui sembra impossibile uscire. Con la procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore può cercare di risolvere la situazione debitoria attraverso la nomina di un professionista abilitato che lo aiuti a trovare un accordo coi creditori, al fine di evitare l’espropriazione dei beni. I soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i debitori a cui non si applica la legge fallimentare per cui: consumatori (estranei all’attività imprenditoriale o professionale); imprenditori commerciali sottosoglia o che hanno cessato l’attività da più di un anno; Enti privati non commerciali; Imprenditori agricoli; Start up innovative. Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento può: Rivolgersi agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; Presentare istanza al Tribunale per far nominare un professionisata abilitato. Il debitore può presentare: un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori sulla base di un piano proposto dal debitore il quale deve dare prova che il piano sia realizzabile, anche con l’aiuto di eventuali garanzie o garanti. La proposta viene sottoposta ai creditori e con il loro consenso (almeno il 60% dell’ammontare dei crediti) si può procedere all’omologazione; un piano del consumatore: al quale può accedere solo la persona fisica senza debiti derivanti dall’attività di impresa o professione che sia in buona fede (ovvero la colpa del sovraindebitamento non può dipendere da cause a lui imputabili). La proposta viene valutata dal Tribunale senza la necessità di accordo da parte dei creditori. Il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali. In sostanza il piano consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria. Per evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano il Giudice disporrà l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (ad es. dei pignoramenti) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.