Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la nuova Definizione Agevolata delle cartelle (c.d. Rottamazione Ter) per le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta di una definizione che introduce importanti novità: possibilità di rateizzare le somme dovute in 18 rate ripartite in 5 anni; massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza, senza incorrere in sanzioni o decadenze dal benificio; tasso di interesse ridotto (2% annuo con decorrenza dal 1 agosto 2019. La dichiarazione di adesione deve essere presentata ENTRO IL 30 APRILE 2019. Modalità di pagamento. Si può pagare gli importi della definizione agevolata in un’unica rata che scade il 31 luglio 2019 ovvero in 18 rate consecutive le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 e le restanti 16 rate nei successivi 4 anni con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno sino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute e le restanti sono invece di pari importo. Soggetti che rientrano nella definizione agevolata. Possono aderire alla Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017compresi: coloro che avevano aderito alla prima rottamazione e sono decaduti dal piano di definizione per non aver versato tempestivamente ovvero integralmente le rate; coloro che avevano aderito alla seconda rottamazione solo se sono state integralmente saldate (entro il 7 dicembre 2018) tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Prospetto informativo. Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata e quelli esclusi si può richiedere Il prospetto informativo. ADESIONE AL SALDO E STRALCIO (NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE N. 145/2018) Per i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps si può ottenere una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1000,00 EURO Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010. E’ disposto l’annullamento automatico (senza necessità di richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo sino a 1000,00 euro (calcolato al 24 ottobre 2018) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il contribuente può verificare l’avvenuta estinzione del debito consultando la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata.